STATUTO
Articolo 1 – Denominazione
La società è denominata: “ISAH IMPRESA SOCIALE SRL”
Articolo 2 – Oggetto
2.1 La società esercita in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. 2.2 La società, in ossequio al disposto dell’art. 2 d.lgs. 112/2017, ha per oggetto: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni; b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore; p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al D. Lgs. 112/2017; q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.
La società può compiere in via residuale, non principale e non prevalente secondo il disposto dell’art. 2 c. 3 d.lgs. 112/2017, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall’organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell’oggetto sociale, con esclusione delle attività riservate per legge o regolamento a soggetti appositamente autorizzati o che richiedano particolari requisiti non posseduti dalla società.
Articolo 3 – Sede
3. La società ha sede in Imperia (IM)
Articolo 4 – Durata
4. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.
Articolo 5 – Capitale e altre risorse finanziarie
5.1 Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero). Possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti. 5.2 Salvo il caso di cui all’articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell’articolo 2473 c.c. Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall’articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell’assemblea. 5.3 La società potrà acquisire dai soci versamenti, con o senza obbligo di rimborso, e finanziamenti, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. 5.4 La società può emettere titoli di debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei limiti ed alle condizioni di legge, con particolare riferimento all’art. 3 del d.lgs. 112/2017. La competenza all’emissione dei titoli di debito è attribuita all’organo amministrativo, che ne determina l’ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso, con decisione che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel registro delle imprese.
Articolo 6 – Domiciliazione
6.1 Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello dagli stessi comunicati agli amministratori e risultanti dal Registro delle Imprese. 6.2 Il domicilio degli amministratori, dell’organo di controllo e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello dagli stessi comunicati alla società medesima.
Articolo 7 – Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi
7.1 Il trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni e dei diritti di sottoscrizione relativi alle stesse è soggetto alla seguente disciplina nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 112/17. Ai fini del presente articolo 7, nella dizione “trasferimento” si intendono compresi tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a titolo esemplificativo, i contratti di permuta, puro conferimento, dazione in pagamento e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le partecipazioni versando all’offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall’arbitratore, come in seguito meglio specificato. 7.2 Il socio che intende trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal registro delle imprese mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio di ciascuno di essi, fax o messaggio di posta elettronica certificata. I soci destinatari della comunicazione di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto delle partecipazioni, cui la stessa si riferisce, facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste, fax o messaggio di posta elettronica certificata inviati, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione dell’offerta di prelazione. 7.3 Nell’ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le partecipazioni offerte spettano ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. 7.4 Se un socio avente diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano rinunziato. 7.5 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall’offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione è determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvedono alla nomina di un unico arbitratore, che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato. In caso di mancato accordo sulla nomina dell’unico arbitratore, esso è nominato dal presidente del Tribunale nel quale ha sede la società, su richiesta della parte più diligente. Nell’effettuare la sua determinazione l’arbitratore deve tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, nonchè di ogni altra condizione e circostanza e delle limitazione di cui al d.lgs. 112/2017 che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale “premio di maggioranza” per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società. L’arbitratore determina come ripartire il costo dell’arbitraggio stesso. 7.6 Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l’intera partecipazione. Qualora nessun socio intenda acquistare le partecipazioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente è libero di trasferire tutte le partecipazioni all’acquirente indicato nella comunicazione. Ove, invece, il socio offerente accetti l’esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, può trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso. 7.7 Nel caso di trasferimento congiunto di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le partecipazioni oggetto di trasferimento. 7.8 Nell’ipotesi di trasferimento di partecipazioni eseguito senza l’osservanza di quanto sopra prescritto, l’acquirente non è legittimato all’esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare le partecipazioni con effetto verso la società. 7.9 Per la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulle partecipazioni, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.
Articolo 8 – Morte del socio
8. La partecipazione trasferita per successione legittima o testamentaria dovrà essere offerta a tutti i soci nei modi e con gli effetti di cui al precedente articolo 7. Fino a quando non sia stata fatta l’offerta e non risulti che questa non sia stata accettata, l’erede o il legatario non sarà legittimato all’esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società.
Articolo 9 – Recesso
9. Per le modalità ed i termini dell’esercizio del diritto di recesso, che spetta unicamente nei casi di legge, si applicano le disposizioni di legge e, in difetto, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni previste per il recesso dalla disciplina della società per azioni, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 3 del d.lgs. 112/07. Al socio receduto è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all’art. 22.4.
Articolo 10 – Organo amministrativo
10.1 Fatto salvo quanto previsto nell’art. 23.3, la società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:
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da un amministratore unico;
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da un consiglio di amministrazione composto da 2 (due) a 5 (cinque) membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. 10.2 Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, l’assunzione della carica di amministratore è subordinata ai sensi dell’art. 7 comma 3 del d.lgs. 112/2017, ai requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui al D. Lgs. 58/98. 10.3 Gli amministratori possono essere anche non soci. 10.4 Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all’articolo 2390 c.c..
Articolo 11 – Durata della carica, revoca, cessazione degli amministratori
11.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. 11.2 Gli amministratori sono rieleggibili. 11.3 Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea. Se viene meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l’intero organo amministrativo; gli altri amministratori devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo: nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.
Articolo 12 – Consiglio di amministrazione
12.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, nel rispetto di quanto previsto all’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 112/2017. 12.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. 12.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori in carica. Dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. 12.4 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.
Articolo 13 – Adunanze del consiglio di amministrazione
13.1 Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, quando lo ritenga necessario od opportuno, o quando ne facciano richiesta scritta almeno il venti per cento dei consiglieri in carica o l’organo di controllo o il revisore, se nominati, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, inviati almeno tre giorni prima dell’adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell’avviso vengono fissati la data, il luogo e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno. 13.2 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell’Unione Europea. 13.3 In mancanza di formale convocazione, il consiglio si reputa regolarmente costituito quando interviene la maggioranza dei suoi componenti e dei membri dell’organo di controllo, se nominato, e tutti gli aventi diritto ad intervenire sono stati preventivamente informati della riunione. 13.4 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
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che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
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che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
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che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. 13.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. 13.6 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.
Articolo 14 – Poteri dell’organo amministrativo – Delegati
14.1 L’organo amministrativo ha tutti i poteri per l’amministrazione della società. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. 14.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso siapplicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell’articolo 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell’articolo 2475, comma quinto c.c.. 14.3 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.
Articolo 15 – Rappresentanza
15.1 L’amministratore unico ha la rappresentanza della società. 15.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati. 15.3 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell’atto di nomina. 15.4 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.
Articolo 16 – Compensi degli amministratori
16.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. 16.2 Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 112/2017 i soci possono inoltre assegnare agli amministratori una indennità annuale in misura fissa, nonché determinare l’accantonamento per il fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci. 16.3 In caso di nomina di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dai soci.
Articolo 17 – Organo di controllo interno e revisione legale dei conti
17.1 Fatto salvo quanto previsto dall’art. 23.3, i soci nominano l’organo di controllo interno. 17.2 L’organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui all’articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile. I sindaci vigilano sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. 17.3 I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità sociali da parte dell’impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del d.lgs. 112/2017 ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 9, comma 2. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. 17.4 I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull’andamento delle operazioni o su determinati affari. 17.5 Salvo quanto previsto dal successivo art. 17.6 la revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro, ovvero dall’organo di controllo ove consentito dalla legge. 17.6 Nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell’articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro, o da sindaci iscritti nell’apposito registro dei revisori legali. 17.7 Le riunioni dell’organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.
Articolo 18 – Decisioni dei soci
18.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. 18.2 Hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti al registro delle imprese. 18.3 Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. 18.4 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino le maggioranze più avanti indicate. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della proposta. 18.5 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.
Articolo 19 – Assemblea
19.1 Nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. 19.2 L’assemblea viene convocata da ciascun amministratore con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, da inviarsi agli aventi diritto al domicilio dagli stessi comunicato ai sensi del precedente articolo 6, otto giorni prima o, se spedito successivamente,ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare e può prevedere l’eventuale seconda convocazione. 19.3 L’assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell’Unione Europea. 19.4 La deliberazione dell’assemblea si intende adottata, anche in mancanza di formale convocazione, quando ad essa partecipa l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l’organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento.
Articolo 20 – Svolgimento dell’assemblea 20.1 L’assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. 20.2 L’assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
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che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
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che sia consentito al presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
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che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
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che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
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che sia indicata nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) la piattaforma software attraverso la quale sarà possibile collegarsi, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario. 20.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all’assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l’indicazione di eventuali facoltà e limiti. 20.4 Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nei casi previsti dalla legge o quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio.
Articolo 21 – Quorum
21.1 Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. 21.2 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell’articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci. 21.3 L’introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. 21.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.
Articolo 22 – Bilancio e utili
22.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. 22.2 Il bilancio dovrà essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell’articolo 2364 c.c.. 22.3 Salvo quanto previsto nel successivo articolo 22.4, gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, fatto salvo il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al successivo art. 22.4. 22.4 La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti: a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell’impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale. 22.5 L’organo amministrativo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale ai sensi dell’art. 9 comma 2 del d.lgs. 112/2017. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il registro delle imprese e pubblicato nel sito internet della società.
Articolo 23 – Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività 23.1 Ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 112/2017 verrà predisposto acura dell’organo amministrativo ed approvato dall’assemblea un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della società. 23.2 In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l’approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori. 23.3 Qualora l’impresa superi due dei limiti indicati nel primo comma dell’articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, lavoratori e utenti potranno nominare almeno un componente sia dell’organo di amministrazione che dell’organo di controllo.
Articolo 24 – Trasformazione, fusione, scissione, cessione d‘azienda
24. Agli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessione d’azienda si applica quanto previsto dall’art. 12 del d.lgs. 112/2017.
Articolo 25 – Scioglimento e liquidazione 25.1 La società siscioglie per le cause previste dalla legge. 25.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l’organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi. 25.3 L’assemblea, se del caso convocata dall’organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:
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il numero dei liquidatori;
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in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
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a chi spetta la rappresentanza della società;
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i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
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gli eventuali limiti ai poteri dell’organo liquidativo. 25.4 Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all’articolo 22.4, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all’articolo 16, comma 1, del d.lgs. 112/2017.
Articolo 26 – Clausola compromissoria 26.1 Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la società, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e organo di controllo o revisore, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sedelegale della società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa. 26.2 La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l’istanza per la nomina. 26.3 Nel caso in cui l’arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l’incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società. 26.4 L’arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto. 26.5 Se per qualsiasi motivo l’arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all’incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra. 26.6 Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda s’intende integralmente accettato con l’adesione al presente statuto e/o con l’accettazione delle cariche sociali.
Articolo 27 – Disposizioni applicabili
27. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al d.lgs. 112/2017 e successive modifiche ed integrazioni, alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni